Fotovoltaico, nuova legge in Regione Veneto
Fotovoltaico, le disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici sul territorio della Regione del Veneto.
di M. Fiorese
La Regione del Veneto con deliberazione del Consiglio Regionale del 12 gennaio 2010 ha approvato delle importanti “Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici sul territorio della Regione del Veneto”
A seguito del compromesso finale sul pacchetto clima ed energia raggiunto nel Consiglio europeo dell’11 e 12 dicembre 2008, l’obiettivo di incremento delle fonti rinnovabili è stato esteso all’intero consumo di energia. In attuazione di tali accordi, l’articolo 2, comma 167, sopra richiamato è stato sostituito dall’articolo 8 bis del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13.
In base a tale nuova formulazione il Ministro dello Sviluppo Economico provvederà a ripartire tra le Regioni la quota minima di incremento dell’energia prodotta con fonti rinnovabili per raggiungere l’obiettivo del 17 per cento del consumo interno lordo entro il 2020.
Per raggiungere tale obiettivo si deve incentivare la produzione energetica anche da fonte solare.
L’energia fotovoltaica, fra l’altro, è una fonte inesauribile di energia pura, disponibile per tutti, prodotta nel punto di consumo e facilmente integrabile nel contesto urbano.
Gli aspetti positivi di questa tecnologia la rendono estremamente interessante e l’unico inconveniente è rappresentato dal costo iniziale che, seppure in discesa, rimane comunque alto anche per effetto di un iter burocratico che ha dei costi rilevanti anche sul piano economico.
Per questi motivi la presente proposta di legge prevede che, nel caso di impianti solari termici o fotovoltaici visivamente ben inseriti negli edifici, la funzione di informazione verso l’ente Comune, che la normativa attribuisce alla DIA, possa essere assolta da una semplice comunicazione, in conformità a quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 che ha dato attuazione alla direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia. Gli stessi impianti, purché non ubicati in aree naturali protette, non sono soggetti a valutazione d’impatto ambientale, ai sensi dell’articolo 5, comma 8, del decreto ministeriale 19 febbraio 1997, che ha stabilità i criteri e le modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.
La valutazione d’impatto ambientale non è richiesta neppure per gli impianti fotovoltaici non integrati e non aderenti di potenza di picco non superiore a 20 kW, non ubicati in aree naturali protette, ai sensi del citato articolo 5, comma 8 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007; per i medesimi impianti è richiesta, tuttavia, la DIA.
Per gli impianti fotovoltaici non integrati e non aderenti di potenza superiore a 20 kW è richiesta un’autorizzazione rilasciata dalla Regione, previa conferenza di servizi, quando nel procedimento è necessario acquisire autorizzazioni di diverse amministrazioni; l’autorizzazione è invece rilasciata dal Comune competente per territorio, senza conferenza di servizi, quando non è necessario acquisire autorizzazioni di altre amministrazioni.
Altro punto qualificante del progetto di legge e la previsione dell’istituzione di un fondo di rotazione per il sostegno alla realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici.
E’ apparso infatti indispensabile offrire alle famiglie, alle ONLUS e agli enti pubblici interessati all’utilizzo delle tecnologie fotovoltaiche e del solare termico uno strumento volto alla fondamentale esigenza di reperire le risorse necessarie ad effettuare l’investimento comunque oneroso, che altrimenti sarebbe di difficile realizzazione.”
Il Sole è rotondo – Ciò che ancora non sai sull'investimento nel fotovoltaico
Riporto alcune osservazioni della Terza Commissione consiliare per introdurne i contenuti.
“L’articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008) ha stabilito che il Ministro dello Sviluppo Economico determini con proprio decreto la ripartizione tra le Regioni e le Province autonome dell’obiettivo sopracitato (cosiddetto “burden sharing”).
Il principale costo è rappresentato dall’istruttoria di presentazione della dichiarazione di inizio attività (DIA) presso il Comune competente, che può arrivare a costare anche mille euro, comprendendo anche il compenso per il tecnico che la redige e la presenta presso il competente ufficio comunale.
Sono ovviamente sempre fatte salve le previsioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni (cosiddetto Codice dei beni culturali e del paesaggio), come pure è fatto salvo il rilascio dell’autorizzazione, ove prescritta, alla costruzione e all’esercizio della linea di connessione.
Tale fondo è finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi i cui beneficiari sono soggetti privati che non esercitano attività d’impresa, enti pubblici e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
La legge disciplina i procedimenti autorizzativi relativi agli impianti solari termici e fotovoltaici, nonché la concessione di incentivi per la realizzazione dei medesimi impianti, al fine di contribuire allo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e al raggiungimento dell’obiettivo nazionale di riduzione dell’emissione di gas a effetto serra.
Voglio segnalare le disposizioni che a mio avviso sono di maggiore interesse:
L’installazione di impianti solari termici o fotovoltaici di qualsiasi potenza, aderenti o integrati nei tetti degli edifici, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, di superficie non superiore a quella della copertura, è soggetta a comunicazione preventiva al comune territorialmente competente, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modifiche ed integrazioni, nonché il rilascio della autorizzazione, ove prescritta, alla costruzione e all’esercizio della linea di connessione prevista dalla legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 “Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt”.
Gli impianti fotovoltaici aderenti o integranti, semprechè non ubicati in aree naturali protette, non sono soggetti a valutazione d’impatto ambientale.
Gli impianti fotovoltaici non integrati e non aderenti di potenza di picco non superiori a 20 kW, semprechè non ubicati in aree protette, non sono soggetti a valutazione d’impatto ambientale.
Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni nonché il rilascio della autorizzazione, ove prescritta, alla costruzione e all’esercizio della linea di connessione prevista dalla legge regionale 6 settembre 1991, n. 24, l’installazione di impianti fotovoltaici non integrati o non aderenti di potenza di picco non superiore a 20 kW è soggetta alla denunzia di inizio attività prevista dagli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e successive modifiche ed integrazioni, da presentare al comune territorialmente competente.
La costruzione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici non integrati e non aderenti di potenza di picco superiore a 20 kW, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi sono autorizzati dalla Regione ai sensi e con le modalità previste dall’articolo 12, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e successive modifiche ed integrazioni.
Nelle ipotesi in cui non è necessario acquisire le autorizzazioni di più amministrazioni, per gli interventi di cui al comma 3 non si procede all’indizione della conferenza di servizi e le relative autorizzazioni sono rilasciate dal comune competente per territorio.
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 4, comma 3, i soggetti interessati presentano apposita domanda, corredata dalla seguente documentazione:
a) il progetto con la descrizione dell’impianto di cui si chiede l’autorizzazione e la domanda al gestore per la connessione dell’impianto alla rete elettrica di distribuzione, con allegata relazione descrittiva;
b) la documentazione attestante la disponibilità dell’area sede dell’impianto, limitatamente alla sede dell’impianto di produzione;
c) la valutazione di incidenza ambientale, ove prevista, ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e successive modifiche e integrazioni;
d) per i progetti richiedenti l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, la relazione paesaggistica redatta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005 “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.
e) per i progetti soggetti a valutazione d’impatto ambientale, la documentazione prescritta dall’articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni.
Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, l’installazione di impianti solari termici non integrati e non aderenti in edifici a uso residenziale, terziario o produttivo è considerata manutenzione straordinaria ed è soggetta alla denunzia di inizio attività prevista dagli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni.
Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, l’installazione di impianti solari termici negli spazi privati annessi agli edifici esistenti è considerata estensione dell’impianto idrico-sanitario già in opera ed è soggetta alla denuncia di inizio attività prevista dagli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni.
La costruzione e l’esercizio degli elettrodotti di interesse esclusivamente locale previsti dall’articolo 2, comma 2, lettera e), sono autorizzati dal comune nel cui territorio essi insistono.
Per approfondire
a cura di Marco Fiorese
edizionie ottobre 2009 – ISBN 978-88-7577-081-5
collana Passo per Passo