Reach. Obbligo degli utilzzatori a valle

Termine per gli utenti di prodotti chimici per informare i fornitori  
Entro il 30 novembre 2009 gli utilizzatori a valle di sostanze chimiche devono informare i loro fornitori dell'uso che fanno della sostanza.
di M. Ottaviani

Entro il 30 novembre 2009 gli utilizzatori a valle di sostanze chimiche devono informare i loro fornitori dell'uso che fanno della sostanza.
La scadenza del 30 novembre 2009, si applica solo  per le sostanze che devono essere registrate prima del 1 dicembre 2010.

Le  scadenze  successive per fornire le informazioni sugli usi sono:
31  Maggio 2012 per le sostanze che dovranno essere registrate nel 2013
31  Maggio 2017 per le sostanze che dovranno essere registrate nel 2018

L'utilizzatore di un prodotto chimico (utilizzatore a valle) dovrebbe informare i propri fornitori circa l'uso di una sostanza, se desidera che il fornitore consideri questo utilizzo in fase di registrazione.

Comunicare per tempo al proprio fornitore l'utilizzo della sostanza, aumenta la probabilità che le proprie condizioni d'uso siano incluse  nello Scenario di Esposizione del fornitore, in quanto, come registrante la sostanza, egli dovrà tener conto degli utilizzi a lui noti nella preparazione della Valutazione della Sicurezza Chimica.

In questo caso il vostro uso diventa un "uso identificato" ed avrà uno Scenario d'Esposizione che coprirà le vostre condizioni di utilizzo, a meno che il dichiarante non sia contrario.
Se il "registrante" non è in grado di supportare il vostro utilizzo per ragioni di tutela della salute umana o dell'ambiente, lo notificherà sia all'utente a valle e all'Agenzia europea delle sostanze chimiche ECHA.

Se non si comunica l'utilizzo della sostanza e questo non è coperto dallo Scenario d'Esposizione del proprio fornitore, una volta che la sostanza sia stata registrata sarà compito dell'utilizzatore predisporre una Valutazione della Sicurezza Chimica.

È necessario fornire le informazioni in forma scritta al proprio fornitore sia relativamente all'uso che alle condizioni in cui la sostanza viene usata.
Nel caso il fornitore abbia richiesto informazioni al proprio cliente, è bene rispondere secondo le modalità richieste; nel caso invece sia il cliente ad attivarsi nei confronti del proprio fornitore,  è bene ricordare quanto previsto nel Reach, art. 37 comma 1:
L'utilizzatore a valle ha il diritto di notificare per iscritto(su carta o in forma elettronica) un uso - come minimo ladescrizione succinta dell'uso - al fabbricante, importatore,utilizzatore a valle o distributore che gli fornisce una sostanza inquanto tale o in quanto componente di un preparato, al fine direnderlo un uso identificato.

Non esiste una procedura ufficiale a  livello  comunitarioper effettuare queste comunicazioni, è possibile utilizzare i “descrittori d'uso”, così   come   indicati   nell'appendice   R12  della  linea  guida  per  la predisposizione della Relazione sulla Sicurezza Chimica, documento disponibile in lingua italiana (vedi documento allagato)

ECHA ha pubblicato una scheda informativa che fornisce informazioni di base e ulteriori dettagli
circai diritti degli utenti a valle di informare i loro fornitori, visitabili nei link  allegati.

Ulteriori Informazione da ECHA


REACH Guidance

Guidancefor Downstream Users (chapters4, 6, 7 and 8):
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/du_en.htm?time=1254330774

Guidanceon information requirements and chemicalsafetyassessmentChapter R.12: Use
descriptor system  
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_r12_en.pdf


REACH FactSheet

Downstream Users – HowToMakeUsesKnownTosuppliers:
http://echa.europa.eu/doc/reach/reach_factsheet_du_en.pdf

Industryguidance and tools*

The Librariessectionof the Cefic (EuropeanChemicalIndustryCouncil) website containsan
overviewof Downstream Users’ usemappingactivities, and linksto the Downstream Users’
tablesofuses can beconsultedat: 

http://www.duccplatform.org/activities/use_and_exposure_info.html
http://cefic.be/en/reach-for-industries-libraries.html

Guidance on managingusecommunication in the supplychaindevelopedbyCefic can be
consulted at: 

http://cefic.be/Files/Publications/Guidance_Use_and_ES_dvlpt_and_SCCm.doc
http://cefic.be/templates/shwPublications.asp?HID=750&T=806


The Downstream UsersofChemicalsCoordinationgroup (DUCC) memberassociationsare
using the DUCC templatefordescribinguses and providingbasicOperationalConditions /
Risk Management Measures. TheyhaveworkedwithCefictoensurerespectivetemplates
arecomplementary. The DUCC UseRtemplate (empty) can befound on the recently
updated DUCC website at:
http://www.duccplatform.org

* ECHA doesnotendorsetools or guidancedevelopedbyindustry. Pleasecontact the relevantindustry
associationforfurther information aboutthesetools. And keepalso in mind thatyourownindustryassociation
mayhaveadditionalguidance and tools.

Allegati: