Impianti a bassa emissione: proroga e nuovi termini

Per i gestori degli impianti e delle attività in esercizio al 29 aprile 2006, che ricadano nel campo di applicazione della normativa di riferimento, la scadenza per la presentazione delle domande di autorizzazione alle emissioni diventa il 29 ottobre 2010.
redazione Hyper

Per effetto delle recenti modifiche apportate al c.d. "Codice dell'Ambiente":

  • in sede di conversione al decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, con la legge 19 dicembre 2007, n. 243 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie",
  • e con il decreto legge 31 Dicembre 2007, n. 248 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria",

i gestori degli impianti e delle attività in esercizio al 29 aprile 2006 (data di entrata in vigore della parte quinta del d.lgs. 152/2006, c.d. "Codice dell'Ambiente") che ricadono nel campo di applicazione del presente titolo I della parte quinta del d.lgs. 152/2006 e che non ricadevano nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203,

  • si adeguano alle disposizioni del c.d. "Codice dell'Ambiente" (più precisamente del titolo I della parte quinta del d.lgs. 152/2006) entro cinque anni da tale data (ossia entro il 29 aprile 2011)
  • e, nel caso in cui siano soggetti all'autorizzazione alle emissioni, presentano la relativa domanda, ai sensi dell'articolo 269 ovvero ai sensi dell'articolo 272, commi 2 e 3, del d.lgs. 152/2006, almeno sei mesi prima del termine di adeguamento ( e non diciotto mesi prima del termine come precedentemente previsto) .

Per effetto di ciò, la scadenza per la presentazione delle domande di autorizzazione alle emissioni diventa pertanto il 29 ottobre 2010.

In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine previsto, l'impianto o l'attività si considerano in esercizio senza autorizzazione alle emissioni.

Se la domanda è presentata nel termine previsto, l'esercizio può essere proseguito fino alla pronuncia dell'autorità competente.

In caso di mancata pronuncia entro i termini previsti dall'articolo 269, comma 3, del d.lgs. 152/2006 l'esercizio può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dello stesso articolo.