Impianti a bassa emissione: proroga e nuovi termini
Per i gestori degli impianti e delle attività in esercizio al 29 aprile 2006, che ricadano nel campo di applicazione della normativa di riferimento, la scadenza per la presentazione delle domande di autorizzazione alle emissioni diventa il 29 ottobre 2010.
redazione Hyper
Per effetto delle recenti modifiche apportate al c.d. "Codice dell'Ambiente":
i gestori degli impianti e delle attività in esercizio al 29 aprile 2006 (data di entrata in vigore della parte quinta del d.lgs. 152/2006, c.d. "Codice dell'Ambiente") che ricadono nel campo di applicazione del presente titolo I della parte quinta del d.lgs. 152/2006 e che non ricadevano nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203,
Per effetto di ciò, la scadenza per la presentazione delle domande di autorizzazione alle emissioni diventa pertanto il 29 ottobre 2010.
In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine previsto, l'impianto o l'attività si considerano in esercizio senza autorizzazione alle emissioni. Se la domanda è presentata nel termine previsto, l'esercizio può essere proseguito fino alla pronuncia dell'autorità competente. In caso di mancata pronuncia entro i termini previsti dall'articolo 269, comma 3, del d.lgs. 152/2006 l'esercizio può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dello stesso articolo.